Rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto l’ottemperanza ad una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato.
Con la sentenza in rassegna lo studio legale Durano ha impugnato innanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Puglia, sezione di Lecce, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il ricorso proposto per ottenere l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto il diritto dell’istante ad ottenere alcuni benefici economici riguardanti le vittime di azioni criminose.
Secondo il TAR di Lecce, il ricorso proposto per l’ottemperanza del giudicato civile in realtà avrebbe imposto l’apertura di un giudizio di cognizione, poiché i benefici richiesti non sarebbero stati immediatamente ed automaticamente rinvenibili nella sentenza da ottemperare e, da qui, la declinatoria della giurisdizione. Lo studio Durano ha, quindi, impugnato tale decisione, sostenendo che le richieste formulate con il ricorso per ottemperanza trovavano invece fondamento nella sentenza da eseguire, secondo il principio che dalla pronuncia si ricava il dedotto ed il deducibile.
Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame, dopo aver rammentato che secondo l’art. 112, comma 2, lettera c) del c.p.a. l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha evidenziato che il giudizio di ottemperanza davanti al G.a delle sentenza passate in giudicato del G.o ha ad oggetto la verifica da parte del primo dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato del secondo, in modo tale da far conseguire all’interessato il bene della vita riconosciutogli dal giudice ordinario in sede di giudizio di cognizione, non potendo -tuttavia- il G.a attribuire in sede di ottemperanza un diritto ulteriore rispetto a quello derivante dall’esatta esecuzione del giudicato civile, considerato che il G.a non può procedere all’integrazione del giudicato del G.o, né alla risoluzione di questioni giuridiche non risolte dal G.o. Nel caso specifico il Consiglio di Stato, nell’accogliere le motivazioni proposte dalla studio Durano, ha ritenuto che il TAR di Lecce si fosse limitato a declinare la giurisdizione senza verificare se le richieste del ricorrente eccedessero realmente il giudicato con riferimento al provvedimento attuativo emesso dall’Amministrazione, aggiungendo che quand’anche il giudice dell’ottemperanza ritenga che le richieste del ricorrente non possano essere ricondotte nel novero dei beni della vita riconosciuti in sentenza dal G.o, la pronuncia non potrebbe mai essere di declinatoria della giurisdizione quanto piuttosto di rigetto del ricorso di ottemperanza.