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La costituzione di parte civile tra l’estinzione del reato per prescrizione e la pretesa risarcitoria iure proprio dell’associazione anche non riconosciuta 

    La costituzione di parte civile in un procedimento penale promosso a carico del legale rappresentante della società che gestisce una discarica – riconosciuto responsabile dei reati ambientali di natura contravvenzionale commessi in concorso con il direttore tecnico dei lavori e scaturiti dalla violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA -, ha costituito occasione per la Corte di merito di chiarire, confermandoli, due principi pacifici, il primo dei quali attiene alla relazione tra prescrizione del reato e richieste risarcitorie azionate dalla parte civile in sede penale.

    Il giudice di appello ha evidenziato come la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dopo la condanna in primo grado, non impedisce di condannare l’imputato alle sanzioni civili conformemente a quanto previsto dall’art. 578 c.p.. A conferma del principio espresso, viene richiamata la sentenza con cui la Corte Costituzionale n. 182/2021, rigettando la questione di legittimità sollevata in separato giudizio proprio dalla stessa Corte di merito, ha chiarito che ai fini della decisione, di conferma o riforma, sui capi della sentenza impugnata relativi agli interessi civili, l’accertamento del giudice non si traduce in un giudizio di colpevolezza penale dovendosi, per converso, accertare se sia stata integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.. La mancanza di un accertamento, se pur incidentale, della responsabilità penale in relazione al reato estinto per prescrizione non osta, quindi, all’accertamento del diritto al risarcimento del danno civile, che implica una verifica di sussistenza dei soli elementi costituivi della fattispecie civilistica secondo il criterio del “più probabile che non”, in contrapposizione al criterio dell’alto grado di probabilità logica richiesto nell’indagine penale.

    Il secondo principio ribadito dalla Corte di appello in relazione agli interessi fatti valere dalla parte civile nel giudizio penale è quello che riconosce legittimazione attiva alle associazioni, anche non riconosciute, di costituirsi quale parte lesa chiedendo il riconoscimento di un danno diverso da quello ambientale. In proposito il giudice di secondo grado ha richiamato la pronuncia n. 38343/2014 della Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha affermato la legittimità della costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che “avanzi iure proprio la pretesa risarcitoria in ragione dell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità dell’ente”.

    Nel caso di specie, è stata ritenuta legittima la costituzione di parte civile e fondata la richiesta risarcitoria sia del cittadino privato che del comitato cittadino dallo stesso presieduto, assistiti entrambi dallo Studio Legale Durano.