La direttiva comunitaria 2006/123/CE, si pone l’obiettivo di “eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato“. In tale ottica è illegittimo il diritto di insistenza che l’art. 37 cod. nav. attribuiva ai concessionari originari.
Direttiva Bolkestein e assegnazione delle concessioni balneari