Con ricorso ex art. 696 c.p.c., il promissario acquirente ha adito il Tribunale al fine di ottenere l’accertamento dell’esistenza di pretesi vizi e difformità relativamente all’immobile oggetto di preliminare di vendita.
Lo Studio Legale Durano si è, quindi, costituito in giudizio nell’interesse dell’impresa costruttrice e promittente venditrice, sollevando in via preliminare la eccezione di inammissibilità del ricorso per la manifesta carenza del requisito dell’urgenza che costituisce (unitamente al fumus boni iuris e il nesso di strumentalità con il conseguente giudizio di merito) presupposto necessario ai fini della concessione del particolare mezzo di istruzione anteriore al giudizio di merito. La ricorrente, infatti, non aveva prospettato alcun motivo di pericolo e/o di urgenza che la legittimasse a ricorrere alla procedura di istruzione preventiva.
La domanda è stata, altresì, contestata nel merito, avendo la difesa di parte resistente ampiamente evidenziato il perfetto adempimento da parte del costruttore delle obbligazioni assunte in forza del compromesso.
Con decreto del 09.04.2024, il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della eccezione sollevata dallo Studio Legale Durano, ha confermato come “i procedimenti di istruzione preventiva vanno inquadrati nella più ampia categoria dei procedimenti cautelari e dunque, anche per l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (a differenza di quanto previsto dall’art.696-bis c.p.c. la cui finalità è soprattutto conciliativa e deflattiva ), devono ricorrere a pena di inammissibilità i presupposti canonici: il fumus boni iuris, il pericolo nel ritardo ed il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito” e, altresì, come “Il periculum in mora individuato dall’art. 696 c.p.c., si sostanzia, invece, nel timore che nel tempo necessario all’instaurazione del giudizio di merito volto alla tutela di una determinata situazione giuridica, venga meno o, comunque, venga alterato l’oggetto della prova, circostanza, questa, della cui allegazione e prova, è onerata parte ricorrente”.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, avendo parte istante proposto l’azione “senza alcuna allegazione e tantomeno prova del fatto che la situazione dei luoghi nel tempo necessario all’introduzione del giudizio di merito, fosse suscettibile di essere alterata”, condannando, altresì, la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’impresa resistente, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dallo Studio Legale Durano.