Invocando l’applicabilità della suddetta disposizione anche per i raccordi ferroviari posti nel perimetro delle zone industriali,lo Studio Legale Durano ha assistito il Consorzio ASI per far valere l’applicabilità della invocata disposizione normativa.Nel ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato si evidenziava l’esistenza di un analogo precedente ove è stato opposto diniego all’autorizzazione richiesta per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato da biogas,posto in fregio alla linea ferroviaria Torino-Genova, in quanto lo stesso ricadeva in parte all’interno della fascia di rispetto di cui all’art. 49 del D.P.R. 753/80,ragion per cui in considerazione della natura dei luoghi e dell’esercizio ferroviario ai sensi del D.P.R. 753/80 RFI formulava il diniego alla concessione della deroga. In tale analoga fattispecie, il Giudice Amministrativo adito (cfr. TAR per la Liguria, sez. I, 7.2.2020, n. 96) ha avuto modo di chiarire che la “valutazione di RFI, caratterizzata, evidentemente,da ampia discrezionalità tecnica con riguardo tanto all’applicazione dell’art. 57, quanto all’eventuale deroga dei limiti di cui all’art. 49 (in forza dell’art. 60 del medesimo d.p.r. n. 753 del 1980), col ché l’esercizio della stessa può essere censurata solo in caso di manifesta illogicità e di evidente travisamento dei fatti. Nel caso di specie,occorre in primo luogo sottolineare che un “digestore” è un impianto,nel caso di specie industriale, utilizzato per trasformare la parte umida, ovvero organica, dei rifiuti in un combustibile gassoso e, quindi, in fonte di energia. Si tratta di impianto che evidentemente, producendo gas, a prescindere dalla tipologia di rifiuti utilizzata, è comunque sottoposto al rischio di un incendio o di un’esplosione, cosa che comporta la necessità di adottare adeguati sistemi di prevenzione di un tale rischio, come del resto risulta dal doc. 8 delle produzioni di RFI. In questo senso, quindi,la valutazione di RFI e conseguentemente della Città Metropolitana non può ritenersi manifestamente illogica perché la vicinanza dell’impianto alla rete ferroviaria, su una tratta che vede il passaggio di treni in direzione Milano e Torino, e collocata in un contesto geografico e logistico molto particolare, Isola del Cantone essendo Comune sito all’interno della “stretta” valle dello Scrivia, imponeva certamente un’attenzione ai profili di rischio per evitare anche la minima potenzialità di interruzione del servizio ferroviario”.Sulla base di tale rilievo, il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di esame nel merito la questione posta, tanto da propendere per la immediata fissazione del merito con l’importante ordinanza qui allegata.Aspettando gli esiti,si sottopone alla attenta lettura il testo del provvedimento.
Distanza degli impianti di stoccaggio gas dalle reti ferroviarie.L’art. 49 del DPR n. 753/1980 è applicabile ai raccordi ed allacciamenti che si diramano da impianti delle ferrovie dello Stato?
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