Con la recentissima sentenza n. 103/2024 del 23.01.2024, il Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio legale Durano per conto di un dirigente medico cessato volontariamente dal servizio nel 2021 a cui l’Inps aveva chiesto, in sede di calcolo del tfs, la restituzione delle somme che erano state erogate a favore del ricorrente a titolo di indennità di premio di servizio, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro per il recesso a suo tempo esercitato dalla Asl e successivamente dichiarato nullo con sentenza del 2007, con conseguente reintegra del professionista. La richiesta dell’Inps riguardava la somma corrisposta “al lordo dell’IRPEF e al netto di oneri previdenziali (…)” gravata da interessi legali (…)” decorrentidalla data di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di recesso adottata dalla Asl Brindisi.
Ritenuto pacifico, perché incontestato, il fatto che la richiesta dell’Inps non riguardasse l’indennità di premio di servizio, il Giudice del lavoro ha escluso il diritto dell’Amministrazione resistente alla restituzione degli interessi trovando applicazione, nel caso di specie, la disciplina dettata dall’art. 2033 c.c. che ai fini della decorrenza degli interessi attribuisce specifica rilevanza al principio della buona fede in senso soggettivo, intendendosi per tale “l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave”.
Alla stregua del principio richiamato, il giudice di merito ha rilevato l’insussistenza della malafede in capo all’accipiens non potendosi ritenere che la richiesta giudiziale di accertamento della illegittimità del recesso operato dalla Asl potesse comprovare la conoscenza in capo all’accipiens circa l’esito del giudizio e, quindi, la sua malfade in relazione ai pagamenti percepiti in epoca antecedente.