Lo Studio Legale Durano sta affrontando una interessante questione riguardante l’interpretazione di normative volte a semplificare la burocrazia e potenziare la competitività delle imprese turistiche, introdotte con la Legge regionale n. 13 del 9 aprile 2018, che ha modificato l’art. 15 della Legge regionale n. 11 del 1999 e i cui principi sono stati recepiti nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001.
La Società ricorrente, assistita dallo Studio Durano, ha installato all’interno del proprio Villaggio turistico alcune case mobili prive di collegamenti di natura permanente al terreno con le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla predetta normativa regionale che le qualifica come “opere di edilizia libera” e senza che vi fossero opposizioni da parte del Comune.
A distanza di anni dai primi interventi, la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro preventivo delle opere ritenendole abusive poiché soggette a permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Il Comune, conformandosi a questa interpretazione, ha ordinato la demolizione delle case mobili con due separate ordinanze che la Società ha impugnato davanti al TAR.
A sostegno della legittimità dell’operato della ricorrente, lo Studio Durano ha sottolineato come la ratio e la finalità delle disposizioni in esame debba essere interpretata nel senso che all’interno dei villaggi turistici (ma pure dei camping) regolarmente autorizzati è possibile installare case mobili utili a rafforzare la competitività delle imprese, senza che sia necessario il preventivo rilascio di titoli abilitativi. Ovviamente a condizione che non abbiano collegamenti di natura permanente al terreno e che mantengano meccanismi di rotazione che ne consentano l’agevole spostamento, non dovendo determinare una irreversibile trasformazione del territorio.
In sostanziale adesione dell’interpretazione normativa in tal senso proposta dallo Studio Legale Durano, con ordinanza n. 177/2024 del 06.02.2024 il TAR Puglia Lecce ha disposto una verificazione finalizzata ad ottenere la descrizione dell’area e dello stato dei luoghi in cui sorge il Villaggio turistico e della esatta ubicazione delle opere in contestazione nonché alla “descrizione delle opere e dei manufatti cui si fa riferimento nei gravati provvedimenti, indicando, in particolare, se questi ultimi possiedono un qualche collegamento di natura permanente o meno al terreno”.
La decisione, se pur interlocutoria, assume particolare rilievo al fine della corretta interpretazione e applicazione della normativa in esame.