Con la sentenza in esame, in tema di ordinanze di chiusura irrogate a esercizi commerciali per presunta indebita estensione della superficie di vendita, il Consiglio di Stato in accoglimento delle tesi difensive elaborate dallo Studio Legale Durano ha precisato che “Per altro verso occorre precisare come il verbale ispettivo de quo, mancando di qualsivoglia riferimento giuridico alla normativa violata e alla sanzione da irrogarsi, giammai potesse fungere da contestazione, in quanto come ritenuto da questo Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 24/05/2021, n.4020 con richiamo a Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2020, n. 5723, con ulteriori richiami e a Cass. civ., ord. 29 ottobre 2019, n. 27702, con ulteriori richiami) “in tema di sanzioni amministrative, ciò che rileva ai fini del rispetto del principio della
immediatezza della contestazione recato dall’art. 14 cit. non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell’esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti”; in tale ottica, come evidenziato da parte appellante, la contestazione di cui all’art. 14 deve seguire non solo l’accertamento materiale della condotta, ma anche l’ analisi giuridica, onde accertare che sussistano i presupposti per la “consistenza” dell’infrazione contestata