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SCIA edilizia: Può la P.A. disporre in autotutela l’annullamento della SCIA edilizia oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19 co. 6 bis L. n. 241/90? Esercizio del potere inibitorio e annullamento in autotutela.Termini e presupposti.


    La vicenda affrontata dal Tar Lecce con la sentenza in esame n. 290/2024 riguarda il caso di lavori edili di manutenzione straordinaria ex art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001 che, avviati con CILA, hanno richiesto la presentazione della SCIA in ragione di variazioni al progetto iniziale consistenti in una diversa distruzione degli spazi interni di parte dell’intero fabbricato. A distanza di tre mesi dalla segnalazione l’Amministrazione comunale, in esito al parere negativo espresso dal Dirigente del Settore urbanistico e assetto del territorio, ha disposto l’annullamento della procedura di SCIA.Il Tar Lecce, in piena condivisione dei profili di censura sollevati dal ricorrente, ha accolto il ricorso ristabilendo con la pronuncia in esame un principio di diritto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e cioè a dire che il termine per l’esercizio del potere inibitorio nell’ipotesi di SCIA edilizia è di trenta giorni dalla segnalazione mentre, decorso tale termine di decadenza, l’Amministrazione potrà esercitare il potere di annullamento in autotutela solo se ricorrono le condizioni di cui all’art. 21 novies L. n. 241/90. Il fondamento dell’annullamento in autotutela oltre il termine dei trenta giorni risiede nelle “ragioni di interesse pubblico” che implicano la valutazione e considerazione degli interessi del destinatario e del controinteressato. Come chiaramente rilevato dal G.A con la sentenza citata, nella fattispecie l’ente civico ha totalmente ignorato il principio di diritto espresso dall’art. 21 novies L. n. 241/90 avendo provveduto all’annullamento in autotutela senza addurre alcuna motivazione sulla sussistenza delle condizioni richieste dal legislatore per il legittimo esercizio del potere di annullamento.