Lo Studio Legale Durano ha di recente affrontato una interessante questione in materia di
servitù di passaggio, assicurando ai propri clienti, proprietari del fondo servente,
l’eliminazione degli ostacoli, arbitrariamente posti in essere dal proprietario del fondo
dominante, che impedivano il pieno esercizio dei propri diritti.
In particolare, in seguito alla compravendita, i neoproprietari prendevano atto che il suolo
acquistato risultava diviso in due da un muro che separava la parte del fondo libera da vincoli
da quella gravata da servitù di passaggio in favore del fondo confinante (costituita per atto
notarile), di talché risultava loro impedito sia l’accesso a quest’ultima sia il libero accesso
carrabile dalla strada pubblica alla parte del terreno libera da pesi e vincoli.
In particolare, il muro de quo era stato arbitrariamente realizzato dal proprietario del fondo
dominante, nella convinzione che la costituita servitù si traducesse in un conferimento in suo
favore del diritto d’uso esclusivo dell’area gravata dal vincolo.
In pieno accoglimento delle ragioni poste a fondamento della domanda, il Tribunale ha
escluso che l’atto costitutivo della servitù potesse tradursi in un’ipotesi di abbandono del
fondo da parte della precedente proprietaria né ha ritenuto “ipotizzabile la creazione di una
diversa figura di diritto reale su cosa altrui “di uso esclusivo”, ostandovi il principio di
tassavità dei diritti reali”.
Il Tribunale ha, altresì, evidenziato come sia “fuor di dubbio che l’assoggettamento tra i due
fondi importa una restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, ma è altrettanto
pacifico che tale restrizione, se pur commisurata al contenuto ed al tipo della servitù, non
può, tuttavia, risolversi nella totale elisione delle facoltà di godimento del fondo servente”.
Né ha ritenuto meritevoli di accoglimento le deduzioni del proprietario del fondo dominante
relative alle modalità di utilizzo del fondo servente attuate sin dalla costituzione del diritto,
precisando che “a norma dell’art. 1065 c.c., nel dubbio circa l’estensione e le modalità di
esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in maniera tale da soddisfare il bisogno del fondo
dominante, col minor aggravio del fondo servente, senza che al riguardo possa assumere
rilevanza l’esercizio concreto della stessa, cioè il suo possesso, come invece avviene per le
servitù acquistate per usucapione”.
Il giudizio si è, quindi, concluso in favore degli attori, i quali hanno ottenuto dal Tribunale
l’auspicata pronuncia che permetterà loro di esercitare ogni facoltà concessa, con i soli limiti
derivanti dall’esistenza della servitù, puntualmente individuati nella parte motiva del
provvedimento.